STATUTO
ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
Dal 23 giugno 1998 è costituita ai sensi del Codice Civile e ora del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o in acronimo “CTS”) e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: ” LA RISORGIVA ETS, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Settimo Milanese (MI) e con durata a tempo indeterminato. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o in altro registro che la Legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l’espressione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”.
ART. 2 (Scopo, finalità e attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
Può essere previsto un Codice Etico dell’Associazione contenente le norme e i principi cui dovranno ispirarsi tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività associative. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Questa attività di raccolta fondi può essere realizzata sia in forma organizzata che non, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’Associazione può acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato o a qualunque altro titolo beni mobili ed immobili; stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, con garanzia su beni mobili o immobili, l’acquisizione di contributi o di fondi in genere, con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni dell’Associazione; sottoscrivere atti d’obbligo per la concessione di beni in uso a favore dell’Associazione; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, se ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione; amministrare e gestire i beni di cui l’Associazione sia proprietaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti dall’Associazione, anche per concessione amministrativa.
ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli associati hanno la facoltà di fruire di tutti i servizi didattici, editoriali e organizzativi contro il pagamento di un corrispettivo che sarà ratificato dal Consiglio Direttivo. Ogni associato deve versare anticipatamente al Tesoriere il contributo associativo annuo, nell’ammontare determinato dal Consiglio Direttivo, al massimo entro la fine dell’esercizio precedente a quello di riferimento.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Le procedure di presentazione della richiesta di associazione sono disposte dal Consiglio Direttivo e riportate nel regolamento dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L’ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora il Consiglio Direttivo non accolga la domanda di ammissione, chi l’ha proposta può – entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto – chiedere che sul rigetto si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all’Organo che ne cura la tenuta con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’Associazione secondo quanto prevede il Regolamento;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, se autorizzate, così come previsto dal Codice del Terzo Settore;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde:
- a) per dimissioni da comunicarsi con lettera raccomandata, fax o Pec al Presidente;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro l’anno a cui questa si riferisce, oppure trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito.
Può essere escluso dall’Associazione, nei casi in cui dopo opportuno richiamo non abbia rimediato, l’associato che:
– contravviene gravemente agli obblighi previsti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
– arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, compie azioni ostili verso l’Associazione o assume comportamenti conflittuali e contrari ai principi fondamentali dell’etica, qualora tali comportamenti ledano i diritti soggettivi dell’Associazione, degli associati e dei cittadini, come riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. L’esclusione dall’Associazione avviene mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6 (Organi)
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– l’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
– l’Organo di controllo.
ART. 7 (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati e secondo le disposizioni dell’art. 24 del CTS. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, comunicata almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea mediante avviso pubblicato in apposita sezione del sito web dell’Associazione, affisso all’albo della sede o anche inviando la comunicazione a mezzo e-mail o sms almeno tre giorni prima, all’indirizzo risultante dai registri dell’Associazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370 ultimo comma del Codice Civile è possibile: i) intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; ii) ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica. Nel primo caso, il collegamento in audio o videoconferenza verrà stabilito con la sede o indirizzo che verranno di volta in volta indicati nell’avviso di convocazione; in tal caso è demandato al Presidente dell’Assemblea la verifica dell’identità dell’associato che partecipa e vota. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio o, se previsto dalla norma, il bilancio sociale. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio o, se previsto dalla norma, il bilancio sociale;
– approva il programma di gestione;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la delibera è valida con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati purché sia assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 8 (Organo di amministrazione)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri (minimo 5 (cinque) massimo 25 (venticinque)) eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieletti. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice- Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio
ed all’ammontare della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua
assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
– deliberare proposte da sottoporre all’assemblea degli associati in ordine alla quota associativa annuale;
– definire e aggiornare eventuali regolamenti interni;
– eleggere commissioni interne ed esterne per la programmazione e gestione delle attività associative e prevedere deleghe.
Se nel corso dell’esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea senza indugio perché provveda alla sostituzione dei mancanti o deliberi in merito.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l’assemblea per la nomina dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Presidente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
ART. 9 (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dell’Associazione o una commissione appositamente costituita sono autorizzati in nome e per conto del Consiglio Direttivo ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente l’Associazione. Dette iscrizioni periodicamente e in sede di riunione saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.
È prevista la carica di Presidente Onorario, scelto fra gli associati che si sono distinti nella conduzione e nella affermazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; egli su invito del Presidente pro-tempore può presiedere l’Assemblea degli associati e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 10 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 (Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 12 (Organo di vigilanza)
Può essere previsto un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, con il principale scopo di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dall’Ente, al fine di prevenire i reati. L’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere formato da uno (organo monocratico) o più membri (organo pluripersonale). I membri dell’Organismo di Vigilanza restano in carica normalmente per tre anni o anche cinque, con carica rinnovabile per uguale periodo e possono essere revocati solo per giusta causa.
ART. 13 (Patrimonio e Risorse Economiche)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- a) quote sociali, oblazioni, donazioni, lasciti, immobili, erogazioni e contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- b) ogni altro incremento derivante dall’attività economica, finanziaria e patrimoniale svolta, direttamente o indirettamente, dall’Associazione, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo provvede all’investimento, all’utilizzo e all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente nel rispetto del proprio
Secondo i dettami di cui all’art. 8, comma 1, D. Lgs. 117/2017, il patrimonio dell’ente, comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Viene previsto il divieto di distribuzione, anche indiretto di utili.
ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 13, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare, dal primo gennaio al trentuno dicembre. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)
L’Associazione – se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ai centomila euro annui – deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui, l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 17 (Libri)
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
– Libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con le modalità previste dall’art. 4 del presente Statuto.
ART. 18 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ART. 19 (Lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’Organo di Amministrazione.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
(approvato dall’Assemblea dei soci del 19 dicembre 2022)